ARCHIVIO
LEGISLATIVO
Raccolta di leggi e norme che regolamentano le problematiche del
rumore e dell'inquinamento.
- Decreto Legislativo 17 gennaio 2005 - In applicazione direttiva Europea, disciplina il rumore aeroportuale, con nuove unità di misura (Levening - rumore serale dalle 20 alle 22, Lnight - rumore notturno dalle 22 alle 6) Per ora, sono però ancora validi i parametri della Legge del 1997 (vedi )
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005
- la legge generale sul rumore in
applicazione di una direttiva europea (per gli aeroporti si applica la [1]).
- Legge Quadro 26 ottobre 1995, n.
447 - la legge di riferimento per le problematiche del rumore Questa legge ha prodotto normative specifiche fondamentali, quali:
- Decreto 11 Dicembre 1997 - E' la legge di riferimento, ancora in vigore, per il rumore aeroportuale e per le metodiche di misura e riduzione. .
- Decreto Ministeriale 31 ottobre 1997 - con i metodi di misura del rumore aeroportuale e le tecniche di riduazione del rumore
- Decreto Pres. Cons. dei Ministri 14 Novembre 1997 - Contiene i valori limmite del rumore ammissibili per ogni zona. E' ancora in vigore.
- Decreto Ministeriale 16 Marzo 1998 - Metodi di misura del rumore
- Decreto Ministeriale 20 Mggio 1999 - Installazione dei sistemi di monitoraggio del rumore
Anche la Regione Lazio, sulla base della Legge quadro del 1995, ha legiferato sul rumore: Legge Regionale 2001
Legge sull'inquinamento dell'aria (e dell'acqua e del suolo) da fonti di immissione quali gli scarichi di aerei:
Decreto Legge 18 Febbraio 2005
Legge precedente sul rumore: Decreto Pres. Cons. dei Ministri 1
Marzo 1991 (formato pdf)- primo
intervento legislativo organico sull'inquinamento da rumore.
DECRETO
LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 194
Attuazione
della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla
gestione del rumore ambientale
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista
la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 giugno 2002, relativa alla determinazione e gestione del rumore
ambientale;
Vista
la legge comunitaria del 31 ottobre 2003, n. 306, recante
disposizioni per l'adeguamento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge
comunitaria 2003);
Vista
la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante legge quadro
sull'inquinamento acustico, e successive modificazioni;
Visto
il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e successive
modificazioni, concernente la libertà di accesso alle
informazioni in materia di ambiente, e successive modificazioni;
Visto
il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, recante il nuovo codice della strada;
Visto
il decreto legislativo del 18 febbraio 2005, n. 59, di attuazione
della direttiva 96/61/CE, relativa alla prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 27 maggio 2005;
Acquisito
il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 30
giugno 2005;
Acquisiti
i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 29 luglio 2005;
Sulla
proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e per gli
affari regionali;
Emana
il
seguente decreto legislativo:
Art.
1
(Finalità
e campo di applicazione)
1.
Il presente decreto, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli
effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale, compreso il
fastidio, definisce le competenze e le procedure per:
a)
l'elaborazione della mappatura acustica e delle mappe acustiche
strategiche di cui all'articolo 3;
b)
l'elaborazione e l'adozione dei piani di azione di cui all'articolo
4, volti ad evitare e a ridurre il rumore ambientale laddove
necessario, in particolare, quando i livelli di esposizione possono
avere effetti nocivi per la salute umana, nonché ad evitare
aumenti del rumore nelle zone silenziose;
c)
assicurare l'informazione e la partecipazione del pubblico in merito
al rumore ambientale ed ai relativi effetti.
2.
Il presente decreto non si applica al rumore generato dalla persona
esposta, dalle attività domestiche, proprie o del vicinato,
né
al rumore sul posto di lavoro prodotto dalla stessa attività
lavorativa o a bordo dei mezzi di trasporto o dovuto ad attività
militari svolte nelle zone militari.
3.
Laddove non esplicitamente modificate dal presente decreto, si
applicano le disposizioni della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e
successive modificazioni, nonché la normativa vigente in
materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo
dall'inquinamento acustico adottata in attuazione della citata legge
n. 447 del 1995.
Art.
2
(Definizioni)
1.
Ai fini del presente decreto si intende per:
a)
"agglomerato": area urbana, individuata dalla regione o
provincia autonoma competente, costituita da uno o più centri
abitati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, contigui fra loro e la cui
popolazione complessiva è superiore a 100.000 abitanti;
b)
"aeroporto principale": un aeroporto civile o militare
aperto al traffico civile in cui si svolgono più di 50.000
movimenti all'anno, intendendosi per movimento un'operazione di
decollo o di atterraggio. Sono esclusi i movimenti a fini
addestrativi su aeromobili definiti leggeri ai sensi della
regolamentazione tecnica nazionale;
c)
"asse ferroviario principale": una infrastruttura
ferroviaria su cui transitano ogni anno più di 30.000 treni;
d)
"asse stradale principale": un'infrastruttura stradale su
cui transitano ogni anno più di 3.000.000 di veicoli;
e)
"descrittore acustico": la grandezza fisica che descrive il
rumore ambientale in relazione ad uno specifico effetto nocivo;
f)
"determinazione": qualsiasi metodo per calcolare, predire,
stimare o misurare il valore di un descrittore acustico od i relativi
effetti nocivi;
g)
"effetti nocivi": gli effetti negativi per la salute umana;
h)
"fastidio": la misura in cui, sulla base di indagini sul
campo e di simulazioni, il rumore risulta sgradevole a una
comunità
di persone;
i)
"Lden (livello giorno-sera-notte)": il
descrittore acustico relativo all'intera giornata, di cui
all'allegato 1;
l)
"Lday (livello giorno)": il descrittore acustico
relativo al periodo dalle 06.00 alle 20.00;
m)
"Levening (livello sera)": il descrittore
acustico relativo al periodo dalle 20.00 alle 22.00;
n)
"Lnight (livello notte)": il descrittore
acustico relativo al periodo dalle 22.00 alle 06.00;
o)
"mappatura acustica": la rappresentazione di dati relativi
a una situazione di rumore esistente o prevista in una zona, relativa
ad una determinata sorgente, in funzione di un descrittore acustico
che indichi il superamento di pertinenti valori limite vigenti, il
numero di persone esposte in una determinata area o il numero di
abitazioni esposte a determinati valori di un descrittore acustico in
una certa zona;
p)
"mappa acustica strategica": una mappa finalizzata alla
determinazione dell'esposizione globale al rumore in una certa zona a
causa di varie sorgenti di rumore ovvero alla definizione di
previsioni generali per tale zona;
q)
"piani di azione": i piani destinati a gestire i problemi
di inquinamento acustico ed i relativi effetti, compresa, se
necessario, la sua riduzione;
r)
"pianificazione acustica": il controllo dell'inquinamento
acustico futuro mediante attività di programmazione, quali la
classificazione acustica e la pianificazione territoriale,
l'ingegneria dei sistemi per il traffico, la pianificazione dei
trasporti, l'attenuazione del rumore mediante tecniche di
insonorizzazione ed il controllo dell'emissione acustica delle
sorgenti;
s)
"pubblico": una o più persone fisiche o giuridiche e
le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di dette persone;
t)
"rumore ambientale": i suoni indesiderati o nocivi in
ambiente esterno prodotti dalle attività umane, compreso il
rumore emesso da mezzi di trasporto, dovuto al traffico veicolare, al
traffico ferroviario, al traffico aereo e proveniente da siti di
attività industriali;
u)
"relazione dose-effetto": la relazione fra il valore di un
descrittore acustico e l'entità di un effetto nocivo;
v)
"siti di attività industriale": aree classificate V
o VI ai sensi delle norme vigenti in cui sono presenti attività
industriali quali quelle definite nell'allegato 1 al decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
z)
"valori limite": un valore di Lden o Lnight
e, se del caso, di Lday e Levening il
cui
superamento induce le autorità competenti ad esaminare o
applicare provvedimenti di attenuazione del rumore; i valori limite
possono variare a seconda della tipologia di rumore, dell'ambiente
circostante e del diverso uso del territorio; essi possono anche
variare riguardo a situazioni esistenti o nuove come nel caso in cui
cambi la sorgente di rumore o la destinazione d'uso dell'ambiente
circostante;
aa)
"zona silenziosa di un agglomerato": una zona delimitata
dall'autorità comunale nella quale Lden, o altro
descrittore acustico appropriato relativo a qualsiasi sorgente non
superi un determinato valore limite;
bb)
"zona silenziosa esterna agli agglomerati": una zona
delimitata dalla competente autorità che non risente del
rumore prodotto da infrastrutture di trasporto, da attività
industriali o da attività ricreative.
Art.
3
(Mappatura
acustica e mappe acustiche strategiche)
1.
Entro il 30 giugno 2007:
a)
l'autorità individuata dalla regione o dalla provincia
autonoma elabora e trasmette alla regione o alla provincia autonoma
competente le mappe acustiche strategiche, nonché i dati di
cui all'allegato 6, relativi al precedente anno solare, degli
agglomerati con più di 250.000 abitanti;
b)
le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto
o delle relative infrastrutture elaborano e trasmettono alla regione
o alla provincia autonoma competente la mappatura acustica,
nonché
i dati di cui all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare,
degli assi stradali principali su cui transitano più di
6.000.000 di veicoli all'anno, degli assi ferroviari principali su
cui transitano più di 60.000 convogli all'anno e degli
aeroporti principali. Nel caso di infrastrutture principali che
interessano più regioni gli stessi enti trasmettono la
mappatura acustica ed i dati di cui all'allegato 6 relativi a dette
infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio ed alle regioni o province autonome competenti.
2.
Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative
infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 1, lettera
a), la mappatura acustica prevista al comma 1, lettera b),
nonché
i dati di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 31 dicembre
2006 all'autorità individuata al comma 1, lettera a).
3.
Entro il 30 giugno 2012:
a)
l'autorità individuata dalla regione o dalla provincia
autonoma elabora e trasmette alla regione o alla provincia autonoma
competente le mappe acustiche strategiche degli agglomerati,
nonché
i dati di cui all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare;
b)
le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto
o delle relative infrastrutture elaborano e trasmettono alla regione
o alla provincia autonoma competente la mappatura acustica,
nonché
i dati di cui all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare,
degli assi stradali e ferroviari principali. Nel caso di
infrastrutture principali che interessano più regioni gli
stessi enti trasmettono la mappatura acustica ed i dati di cui
all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o
province autonome competenti.
4.
Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative
infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 3, lettera
a), la mappatura acustica prevista al comma 3, lettera b),
nonché
i dati di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 31 dicembre
2011 all'autorità individuata al comma 3, lettera a).
5.
Le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai
commi 1 e 3 sono elaborate in conformità ai requisiti minimi
stabiliti all'allegato 4, nonché ai criteri stabiliti con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con i Ministeri della salute e delle infrastrutture e dei
trasporti, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto
conto anche della normazione tecnica di settore.
6.
Le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai
commi 1 e 3 sono riesaminate e, se necessario, rielaborate almeno
ogni cinque anni dalla prima elaborazione.
7.
La regione o la provincia autonoma competente o, in caso di
infrastrutture principali che interessano più regioni, il
Ministero dell'ambiente e dalla tutela del territorio verifica che le
mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai commi 1
e 3 soddisfino i requisiti stabiliti al comma 5.
8.
Nelle zone che confinano con altri Stati membri dell'Unione europea
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi
delle dotazioni umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente, coopera con le autorità competenti di detti Stati ai
fini della mappa acustica strategica di cui al presente articolo.
9.
All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art.
4
(Piani
d'azione)
1.
Entro il 18 luglio 2008:
a)
l'autorità individuata dalla regione o dalla provincia
autonoma, tenuto conto dei risultati delle mappe acustiche
strategiche di cui all'articolo 3, elabora e trasmette alla regione
od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi
di cui all'allegato 6 per gli agglomerati con più di 250.000
abitanti;
b)
le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di
trasporto o delle relative infrastrutture, tenuto conto dei risultati
della mappatura acustica di cui all'articolo 3, elaborano e
trasmettono alla regione od alla provincia autonoma competente i
piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6, per gli assi
stradali principali su cui transitano più di 6.000.000 di
veicoli all'anno, per gli assi ferroviari principali su cui
transitano più di 60.000 convogli all'anno e per gli aeroporti
principali. Nel caso di infrastrutture principali che interessano
più
regioni gli stessi enti trasmettono i piani d'azione e le sintesi di
cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o
province autonome competenti.
2.
Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative
infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 1, lettera
a), i piani d'azione previsti al comma 1, lettera b), nonché
le sintesi di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 18 gennaio
2008 all'autorità individuata al comma 1, lettera a).
3.
Entro il 18 luglio 2013:
a)
l'autorità individuata dalla regione o dalla provincia
autonoma, tenuto conto dei risultati delle mappe acustiche
strategiche di cui all'articolo 3, elabora e trasmette alla regione
od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi
di cui all'allegato 6 per gli agglomerati;
b)
le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di
trasporto o delle relative infrastrutture, tenuto conto dei risultati
della mappatura acustica di cui all'art. 3, elaborano e trasmettono
alla regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione
e le sintesi di cui all'allegato 6, per gli assi stradali e
ferroviari principali. Nel caso di infrastrutture principali che
interessano più regioni gli stessi enti trasmettono i piani
d'azione e le sintesi di cui all'allegato 6 relativi a dette
infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio ed alle regioni o province autonome competenti.
4.
Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative
infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 3, lettera
a), i piani d'azione previsti al comma 3, lettera b), nonché
le sintesi di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 18 gennaio
2013 all'autorità individuata al comma 3, lettera a).
5.
I piani d'azione previsti ai commi 1 e 3 sono predisposti in
conformità ai requisiti minimi stabiliti all'allegato 5,
nonché ai criteri stabiliti con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i
Ministeri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti,
sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto anche
della normazione tecnica di settore.
6.
L'autorità individuata dalla regione o dalla provincia
autonoma competente e le società e gli enti gestori di servizi
pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture riesaminano e
rielaborano i piani d'azione di cui ai commi 1 e 3 ogni cinque anni
e, comunque, ogni qualvolta necessario e in caso di sviluppi
sostanziali che si ripercuotono sulla situazione acustica esistente.
7.
La regione o la provincia autonoma competente o, in caso di
infrastrutture principali che interessano più regioni, il
Ministero dell'ambiente e dalla tutela del territorio verifica che i
piani d'azione di cui ai commi 1 e 3 soddisfino i requisiti stabiliti
al comma 5.
8.
I piani d'azione previsti ai commi 1 e 3 recepiscono e aggiornano i
piani di contenimento e di abbattimento del rumore prodotto per lo
svolgimento dei servizi pubblici di trasporto, i piani comunali di
risanamento acustico ed i piani regionali triennali di intervento per
la bonifica dall'inquinamento acustico adottati ai sensi degli
articoli 3, comma 1, lettera i), 10, comma 5, 7 e 4, comma 2, della
legge 26 ottobre 1995, n. 447.
9.
Restano ferme le disposizioni relative alle modalità, ai
criteri ed ai termini per l'adozione dei piani di cui al comma 8
stabiliti dalla legge n. 447 del 1995 e dalla normativa vigente in
materia adottate in attuazione della stessa legge n. 447 del 1995.
10.
Nelle zone che confinano con altri Stati membri dell'Unione europea
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio coopera con
le autorità competenti di detti Stati ai fini della
elaborazione dei piani di azione di cui al presente articolo.
11.
All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art.
5
(Descrittori
acustici e loro applicazione)
1.
Ai fini dell'elaborazione e della revisione della mappatura acustica
e delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3 sono
utilizzati i descrittori acustici Lden Lnight
calcolati secondo quanto stabilito all'allegato 1.
2.
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati, ai sensi
dell'articolo 3 della legge n. 447 del 1995, i criteri e gli
algoritmi per la conversione dei valori limite previsti all'articolo
2 della stessa legge, secondo i descrittori acustici di cui al comma
1.
3.
Per le finalità di cui al comma 1, l'autorità
individuata dalla regione o provincia autonoma e le società e
gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative
infrastrutture possono utilizzare i dati espressi nei descrittori
acustici previsti dalle norme vigenti, convertendoli nei descrittori
Lden e Lnight, sulla base dei metodi di
conversione definiti ai sensi del comma 2, purché detti dati
non risalgano a più di tre anni.
4.
Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 si utilizzano i
descrittori acustici ed i relativi valori limite determinati ai sensi
dell'articolo 3 della legge n. 447 del 1995.
5.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art.
6
(Metodi
di determinazione)
1.
I valori dei descrittori acustici Lden e Lnight di
cui all'articolo 5, comma 1, e gli effetti nocivi dell'inquinamento
acustico sono stabiliti secondo i metodi di determinazione e le
relazioni dose-effetto definiti rispettivamente all'allegato 2 ed
all'allegato 3, nonché sulla base dei criteri stabiliti con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con i Ministri della salute e delle infrastrutture e dei
trasporti, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto
conto anche della normazione tecnica di settore.
Art.
7
(Comunicazioni
alla Commissione europea e al Ministro
dell'ambiente
e della tutela del territorio)
1.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio comunica
alla Commissione:
a)
entro il 30 ottobre 2005 e, successivamente ogni cinque anni, entro
il 30 giugno, gli assi stradali principali su cui transitano più
di 6.000.000 di veicoli all'anno, gli assi ferroviari principali su
cui transitano più di 60.000 convogli all'anno, gli aeroporti
principali e gli agglomerati con più di 250.000 abitanti;
b)
entro il 31 dicembre 2008 e, successivamente ogni cinque anni, gli
altri agglomerati e gli altri assi stradali e ferroviari principali;
c)
entro sei mesi dalle date stabilite all'articolo 3, commi 1, 3 e 6, i
dati relativi alle mappe acustiche strategiche ed alle mappature
acustiche previsti all'allegato 6;
d)
entro sei mesi dalle date stabilite all'articolo 4, commi 1, 3 e 6, i
dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6, nonché
i criteri adottati per individuare le misure previste nei piani
stessi;
e)
entro il 31 dicembre 2005, informazioni sui valori limite, espressi
in Lden e Lnight, in vigore per il rumore del
traffico veicolare, ferroviario ed aereo in prossimità degli
aeroporti, nonché i valori limite stabiliti per il rumore nei
siti di attività industriali.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, la regione o la provincia
autonoma competente e le società e gli enti gestori di servizi
pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, per quanto di
competenza, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio:
a)
entro il 30 settembre 2005 e, successivamente ogni cinque anni, entro
il 31 maggio, i dati di cui al comma 1, lettera a);
b)
entro il 30 novembre 2008 e, successivamente ogni cinque anni, i dati
di cui al comma 1, lettera b);
c)
entro tre mesi dalle date stabilite all'articolo 3, commi 1, 3 e 6, i
dati relativi alle mappe acustiche strategiche ed alle mappature
acustiche previsti all'allegato 6;
d)
entro tre mesi dalle date stabilite all'articolo 4, commi 1, 3 e 6, i
dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6, nonché
i criteri adottati per individuare le misure previste nei piani
stessi.
Art.
8
(Informazione
e consultazione del pubblico)
1.
L'informazione relativa alla mappatura acustica e alle mappe
acustiche strategiche di cui all'articolo 3 ed ai piani di azione di
cui all'articolo 4 è resa accessibile dall'autorità
pubblica in conformità alle disposizioni del decreto
legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e successive modificazioni,
anche avvalendosi delle tecnologie di telecomunicazione informatica e
delle tecnologie elettroniche disponibili.
2.
I soggetti che, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 3, hanno
l'obbligo di elaborare i piani d'azione comunicano, mediante avviso
pubblico, le modalità con le quali il pubblico può
consultare gli stessi piani; entro quarantacinque giorni dalla
predetta comunicazione chiunque può presentare osservazioni,
pareri e memorie in forma scritta dei quali i soggetti proponenti i
piani tengono conto ai fini della elaborazione dei piani stessi.
3.
Fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, i soggetti individuati allo
stesso comma 2 disciplinano ulteriori modalità di
partecipazione del pubblico alla elaborazione dei piani d'azione.
Art.
9
(Modifica
degli allegati)
1.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con i Ministri della salute e delle infrastrutture e dei
trasporti, sentita la Conferenza unificata, sono modificati gli
allegati al presente decreto al fine di adeguarli alle disposizioni
adottate a livello comunitario o a sopravvenute conoscenze tecniche.
Art.
10
(Armonizzazione
della normativa)
1.
Ai fini dell'adozione dei decreti di cui ai commi 3 e 4, con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, un comitato tecnico di coordinamento.
2.
All'istituzione e al funzionamento del Comitato di cui al comma 1 si
provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili
a legislazione vigente. La partecipazione alle attività del
comitato non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso,
indennità o rimborso spese.
3.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con le amministrazioni competenti, sentita la Conferenza
unificata, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono apportate le modifiche necessarie per
coordinare con le disposizioni del presente decreto la normativa
vigente in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente
abitativo dall'inquinamento acustico adottata ai sensi dell'articolo
3, comma 1, della legge n. 447 del 1995.
4.
Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentita la Conferenza unificata, da emanare entro un anno dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le
modifiche necessarie per coordinare con le disposizioni del presente
decreto la normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente
esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico adottata
ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 447 del 1995.
Art.
11
(Sanzioni)
1.
Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto
o delle relative infrastrutture che non adempiono agli obblighi di
cui agli articoli 3, commi 1 e 3, e 4, commi 1 e 3, sono soggetti
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
30.000 a euro 180.000 per ogni mese di ritardo.
2.
Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto
o delle relative infrastrutture che non adempiono all'obbligo di cui
agli articoli 3, comma 5, e 4, comma 5, sono soggetti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro
12.000.
3.
Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto
o delle relative infrastrutture che non adempiono agli obblighi di
cui all'articolo 7, comma 2, sono soggetti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro
30.000.
4.
All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente articolo provvede la regione o la provincia autonoma
competente, ad eccezione delle ipotesi relative ad infrastrutture
principali che interessano più regioni nonché di quelle
previste al comma 3 per le quali provvede il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio.
5.
Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si
applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni.
Allegato
1
(art.
5, comma 1)
Descrittori
acustici
1.
Definizione del livello giorno-sera-notte (day-evening-night level)
Lden.
1.1.
Il livello (giorno-sera-notte) Lden in decibel (dB),
è
definito dalla seguente formula:
Lden
= 10lg[(14 x 10Lday/10 + 2 x 10(Levening+5)/10 +
8 x 10(Lnight+10)10)/24]
dove:
a)
Lden è il livello continuo equivalente a lungo
termine ponderato "A", determinato sull'insieme dei periodi
giornalieri di un anno solare;
b)
Lday è il livello continuo equivalente a lungo
termine ponderato "A", definito alla norma ISO 1996-2:
1987, determinato sull'insieme dei periodi diurni di un anno solare;
c)
Levening è il livello continuo equivalente a lungo
termine ponderato "A", definito alla norma ISO 1996-2:
1987, determinato sull'insieme dei periodi serali di un anno solare;
d)
Lnight è il livello continuo equivalente a lungo
termine ponderato "A", definito alla norma ISO 1996-2:
1987, determinato sull'insieme dei periodi notturni di un anno
solare;
dove,
per tener conto delle condizioni sociologiche, climatiche ed
economiche presenti sul territorio nazionale, i periodi vengono
fissati in:
a)
periodo giorno-sera-notte: dalle 6.00 alle 6.00 del giorno
successivo, a sua volta così suddiviso:
1)
periodo diurno: dalle 06.00 alle 20.00;
2)
periodo serale: dalle 20.00 alle 22.00;
3)
periodo notturno: dalle 22.00 alle 06.00;
b)
l'anno è l'anno di osservazione per l'emissione acustica e un
anno medio sotto il profilo meteorologico;
dove
si considera il suono incidente e si tralascia il suono riflesso
dalla facciata dell'abitazione considerata.
La
determinazione di Lday, Levening, Lnight
sull'insieme dei periodi diurni, serali e notturni
potrà
avvenire attraverso l'applicazione di tecniche previsionali e/o di
campionamento statistico.
1.2.
Il punto di misura per la determinazione di Lden e quindi
di Lday, Levening, Lnight, dipende
dall'applicazione:
a)
nel caso del calcolo ai fini della mappatura acustica strategica in
termini di esposizione al rumore all'interno e in prossimità
degli edifici, i punti prescelti per il calcolo del rumore sono posti
ad un'altezza dal suolo di 4,0 più o meno 0,2 m (3,8-4,2 m) e
sulla facciata più esposta; a tale scopo la facciata più
esposta è il muro esterno rivolto verso la sorgente specifica
e più vicino ad essa; a fini diversi da quelli suddetti
possono essere operate scelte diverse;
b)
nel caso del rilevamento ai fini della mappatura acustica strategica
in termini di esposizione al rumore all'interno e in prossimità
degli edifici, i punti di misura devono essere posti ad un'altezza
dal suolo di 4,0 più o meno 0,2 m (3,8-4,2 m); possono essere
scelti altri punti di misura, ma la loro altezza dal suolo non deve
mai essere inferiore a 1,5 m e i risultati sono riportati ad
un'altezza equivalente di 4 m;
c)
per altri fini, quali la pianificazione acustica e la mappatura
acustica, possono essere scelti altri punti di misura, ma la loro
altezza dal suolo non deve mai essere inferiore a 1,5 m, ad esempio
nel caso di:
1)
zone rurali con case a un solo piano;
2)
elaborazione di misure locali atte a ridurre l'impatto acustico su
abitazioni specifiche;
3)
mappatura acustica dettagliata di un'area limitata, con
rappresentazione dell'esposizione acustica di singole abitazioni.
2.
Definizione del descrittore del rumore notturno.
2.1.
lI descrittore del rumore notturno Lnight è il
livello continuo equivalente a lungo termine ponderato "A",
definito alla norma ISO 1996-2: 1987, relativo a tutti i periodi
notturni di un anno solare, dove:
a)
la notte è di 8 ore come definito al punto 1 del presente
allegato;
b)
l'anno è l'anno di osservazione per l'emissione acustica e un
anno medio sotto il profilo meteorologico, come definito al paragrafo
1 del presente allegato;
c)
è considerato il suono incidente, come descritto al punto 1
del presente allegato;
d)
il punto di misura è lo stesso usato per Lden.
3.
Descrittori acustici supplementari
3.1.
In alcuni casi, oltre a Lden e Lnight e, se del
caso, Lday e Levening, può essere utile
usare speciali descrittori acustici con relativi valori limite. Ad
esempio nelle circostanze seguenti:
a)
la sorgente di rumore in questione è attiva solo per un tempo
parziale, ad esempio meno del 20% rispetto al totale dei periodi
diurni di un anno, al totale dei periodi serali di un anno o al
totale dei periodi notturni di un anno;
b)
in media, in uno o più periodi considerati, si verifica un
numero esiguo di fenomeni sonori, ad esempio meno di uno all'ora; ove
si può intendere per fenomeno sonoro un evento di durata
inferiore a cinque minuti, ad esempio il passaggio di un treno o di
un aeromobile;
c)
il rumore ha forti componenti di bassa frequenza;
d)
Lamax, o SEL (livello di esposizione a un suono) ai fini della
protezione durante il periodo notturno in caso di picchi di rumore;
e)
protezione supplementare nel fine settimana o in particolari stagioni
dell'anno;
f)
protezione supplementare nel periodo diurno;
g)
protezione supplementare nel periodo serale;
h)
una combinazione di rumori da diverse sorgenti;
i)
zone silenziose esterne agli agglomerati;
l)
il rumore contiene forti componenti tonali;
m)
il rumore contiene forti componenti impulsive.
Allegato
2
(art.
6)
Metodi
di determinazione dei descrittori acustici
1.
Introduzione
1.1.
I valori di Lden e Lnight possono essere
determinati, nel punto prescelto, mediante calcolo o misurazione. Per
le previsioni è applicabile solo il calcolo.
2.
Metodi di calcolo di Lden e Lnight
2.1.
I metodi di calcolo utilizzabili, in attesa dell'emanazione dei
decreti di cui all'art. 6, sono i seguenti:
a)
per il rumore dell'attività industriale: ISO 9613-2:
"Acoustics - Attenuation of sound propagation outdoors, Part 2;
General method of calculation". Possono essere ottenuti
dati di rumorosità (dati di ingresso) idonei a questa
metodologia mediante una delle seguenti tecniche di rilevamento:
1)
ISO 8297: 1994 "Acoustics - Determination of sound power levels
of multisource industrial plants for evaluation of sound pressure
levels in the environment - Engineering method";
2)
EN ISO 3744: 1995 "Acoustics - Determination of sound power
levels of noise using sound pressure - Engineering method in an
essentially free field over a reflecting plane";
3)
EN ISO 3746: 1995 "Acoustics - Determination of sound power
levels of noise sources using an enveloping measurement surface over
a reflecting plane";
b)
per il rumore degli aeromobili: documento 29 ECAC. CEAC
"Report on Standard Method of Computing Noise Contours around
Civil Airports", 1997. Tra i diversi approcci per la
modellizzazione delle linee di volo, va usata la tecnica di
segmentazione di cui alla sezione 7.5 del documento 29 ECAC. CEAC;
c)
per il rumore del traffico veicolare: metodo di calcolo ufficiale
francese "NMPB-Routes-96 (SETRACERTU-LCPC-CSTB)", citato
nell'"Arrêtè du 5 mai 1995 relatif au bruit des
infrastructures routières, Journal Officiel du 10 mai 1995,
article 6" e nella norma francese "XPS 31-133". Per i
dati di ingresso concernenti l'emissione, questi documenti fanno capo
al documento "Guide du bruit des transports terrestres,
fascicule prévision des niveaux sonores, CETUR 1980";
d)
per il rumore ferroviario: metodo di calcolo ufficiale dei Paesi
Bassi pubblicato in "Reken-en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai
'96, Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, 20 November 1996".
2.2.
I metodi di cui al punto 2.1 devono essere adeguati alla definizione
di Lden e Lnight secondo quanto definito dalla
raccomandazione della Commissione del 6 agosto 2003, n. 2003/613/CE.
3.
Metodi di misurazione di Lden e Lnight
3.1.
Per le operazioni di misura dei descrittori di cui all'allegato 1 si
fa riferimento alle norme ISO 1996-2: 1987 e ISO 1996-1: 1982.
3.2.
I dati delle misurazioni effettuate di fronte a una facciata o a un
altro elemento riflettente devono essere corretti per escludere il
contributo del riflesso di tale facciata o elemento. In linea
generale ciò comporta una correzione di - 3 dB per le
misurazioni.
Allegato
3
(art.
6)
Metodi
di determinazione degli effetti nocivi
1.
Le relazioni dose-effetto sono impiegate per determinare gli effetti
del rumore sulla popolazione e sono valutate attraverso:
a)
la relazione tra fastidio e Lden per il rumore del
traffico veicolare, ferroviario e degli aeromobili nonché
dell'attività produttiva;
b)
la relazione tra disturbi del sonno e Lnight per il rumore
del traffico veicolare, ferroviario e degli aeromobili nonché
dell'attività produttiva.
1.2.
Se necessario sono formulate specifiche relazioni dose-effetto per:
a)
le abitazioni con speciale insonorizzazione quali definite
nell'allegato 6;
b)
le abitazioni con una facciata silenziosa quali definite
nell'allegato 6;
c)
climi/culture diversi;
d)
gruppi vulnerabili della popolazione;
e)
rumore tonale dell'attività industriale;
f)
rumore impulsivo dell'attività industriale e altri casi
speciali.
Allegato
4
(art.
3, comma 5)
Requisiti
minimi per la mappatura acustica
e
per le mappe acustiche strategiche
1.
La mappatura acustica e le mappe acustiche strategiche costituiscono
una rappresentazione di dati relativi ad uno dei seguenti aspetti:
a)
la situazione di rumore esistente o prevista in funzione di un
descrittore acustico;
b)
il numero stimato di edifici abitativi, scuole e ospedali di una
determinata zona che risultano esposti a specifici valori di un
descrittore acustico;
c)
il numero stimato delle persone che si trovano in una zona esposta al
rumore;
d)
il superamento di un valore limite, utilizzando i descrittori
acustici di cui all'art. 5.
2.
La mappatura acustica e le mappe acustiche strategiche possono essere
presentate al pubblico in forma di:
a)
grafici;
b)
dati numerici in tabulati;
c)
dati numerici in formato elettronico.
3.
Le mappe acustiche strategiche relative agli agglomerati riguardano
in particolar modo il rumore emesso:
a)
dal traffico veicolare;
b)
dal traffico ferroviario;
c)
dal traffico aeroportuale;
d)
dai siti di attività industriale, inclusi i porti.
4.
Le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica fungono da
base per:
a)
i dati da trasmettere alla Commissione ai sensi dell'art. 7;
b)
l'informazione da fornire ai cittadini ai sensi dell'art. 8;
c)
i piani d'azione ai sensi dell'art. 4.
5.
I requisiti minimi per le mappe acustiche strategiche e per la
mappatura acustica, in relazione ai dati da trasmettere alla
Commissione, figurano nell'allegato 6, punti 1.5, 1.6, 2.5, 2.6 e
2.7.
6.
Per l'informazione ai cittadini ai sensi dell'art. 8 e per
l'elaborazione di piani d'azione ai sensi dell'art. 4 sono necessarie
informazioni supplementari e più particolareggiate, come:
a)
una rappresentazione grafica;
b)
mappe che visualizzano i superamenti dei valori limite;
c)
mappe di confronto, in cui la situazione esistente è
confrontata a svariate possibili situazioni future;
d)
mappe che visualizzano il valore di un descrittore acustico a
un'altezza diversa da 4 m, ove opportuno;
e)
la descrizione delle strumentazioni e delle tecniche di misurazione
impiegate per la sua redazione, nonché la descrizione dei
modelli di calcolo impiegati e della relativa accuratezza.
7.
La mappatura acustica e le mappe acustiche strategiche ad uso locale
o nazionale devono essere tracciate utilizzando un'altezza di
misurazione di 4 m e intervalli di livelli di Lden e
Lnight di 5 dB come definito nell'allegato 6.
8.
Per gli agglomerati devono essere tracciate mappature acustiche
distinte per il rumore del traffico veicolare, ferroviario, aereo e
dell'attività industriale. Possono essere aggiunte mappature
relative ad altre sorgenti di rumore.
Allegato
5
(art.
4, comma 5)
Requisiti
minimi dei piani d'azione
1.
I piani d'azione devono comprendere almeno i seguenti elementi:
a)
una descrizione dell'agglomerato, degli assi stradali e ferroviari
principali o degli aeroporti principali e delle altre sorgenti di
rumore da prendere in considerazione;
b)
l'autorità competente;
c)
il contesto giuridico;
d)
qualsiasi valore limite in vigore ai sensi dell'art. 5;
e)
una sintesi dei risultati della mappatura acustica;
f)
una valutazione del numero stimato di persone esposte al rumore,
l'individuazione dei problemi e delle situazioni da migliorare;
g)
un resoconto delle consultazioni pubbliche organizzate ai sensi
dell'art. 8;
h)
le misure antirumore già in atto e i progetti in preparazione;
i)
gli interventi pianificati dalle autorità competenti per i
successivi cinque anni, comprese le misure volte alla conservazione
delle aree silenziose;
l)
la strategia di lungo termine;
m)
le informazioni di carattere finanziario, ove disponibili: fondi
stanziati, analisi costi-efficacia e costi-benefici;
n)
disposizioni per la valutazione dell'attuazione e dei risultati del
piano d'azione.
2.
Gli interventi pianificati dalle autorità nell'ambito delle
proprie competenze possono comprendere, ad esempio:
a)
pianificazione del traffico;
b)
pianificazione territoriale;
c)
accorgimenti tecnici a livello delle sorgenti;
d)
scelta di sorgenti più silenziose;
e)
riduzione della trasmissione del suono;
f)
misure di regolamentazione o misure economiche o incentivi.
3.
I piani d'azione devono comprendere stime in termini di riduzione del
numero di persone esposte (fastidio, disturbi del sonno o altro).
4.
Ai piani d'azione deve essere allegata una sintesi non tecnica di
facile consultazione per il pubblico.
Allegato
6
(art.
7, comma 1)
Dati
da trasmettere alla Commissione
I
dati da trasmettere alla Commissione sono i seguenti:
1)
Per gli agglomerati:
1.1)
una descrizione concisa dell'agglomerato: ubicazione, dimensioni,
numero di abitanti;
1.2)
l'autorità competente;
1.3)
i programmi di contenimento del rumore attuati in passato e le misure
antirumore in atto;
1.4)
i metodi di calcolo o di misurazione applicati;
1.5)
il numero totale stimato, arrotondato al centinaio, di persone che
vivono nelle abitazioni esposte a ciascuno dei seguenti intervalli di
livelli di Lden in dB a 4 m di altezza sulla facciata
più
esposta: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75, con distinzione fra
rumore del traffico veicolare, ferroviario e aereo o
dell'attività
industriale. Le cifre vanno arrotondate al centinaio per eccesso o
per difetto (ad esempio: 5.200 = tra 5.150 e 5.249; 100 = tra 50 e
149; 0 = meno di 50). Si dovrebbe, inoltre, precisare, ove possibile
e opportuno, quante persone negli intervalli di cui sopra occupano
abitazioni dotate di:
a)
insonorizzazione speciale dal particolare rumore in questione, ossia
insonorizzazione speciale degli edifici da uno o più tipi di
rumore ambientale, in combinazione con gli impianti di ventilazione o
condizionamento di aria del tipo che consente di mantenere elevati
valori di insonorizzazione dal rumore ambientale;
b)
una facciata silenziosa, ossia la facciata delle abitazioni in cui il
valore di Lden a 4 m di altezza dal suolo e a 2 m di
distanza dalla facciata, per i rumori emessi da una specifica
sorgente, sia inferiore di oltre 20 dB a quello registrato sulla
facciata avente il valore più alto di Lden. Si
dovrebbe, inoltre, precisare in che misura gli assi stradali e
ferroviari principali e gli aeroporti principali, come definiti
all'art. 2, contribuiscono ai fenomeni summenzionati;
1.6)
il numero totale stimato, arrotondato al centinaio, di persone che
occupano abitazioni esposte a ciascuno dei seguenti intervalli di
livelli di Lnight in dB a 4 m di altezza sulla facciata
più esposta: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70, con
distinzione fra rumore del traffico veicolare, ferroviario e aereo o
dell'attività industriale. Questi dati potranno altresì
essere valutati per la fascia 45-49 anteriormente al 18 luglio 2009.
Si dovrebbe inoltre precisare, ove possibile e opportuno, quante
persone negli intervalli di cui sopra occupano abitazioni dotate di:
a)
insonorizzazione speciale dal particolare rumore in questione,
secondo la definizione di cui al punto 1.5, lettera a);
b)
una facciata silenziosa, secondo la definizione di cui al punto 1.5,
lettera b). Si dovrebbe precisare, inoltre, in che misura gli assi
stradali e ferroviari principali e gli aeroporti principali
contribuiscono ai fenomeni summenzionati;
1.7)
le mappe strategiche in forma di grafico devono presentare almeno le
curve di livello 60, 65, 70 e 75 dB;
1.8)
una sintesi del piano d'azione che contempli tutti gli aspetti
pertinenti di cui all'allegato 5 e che non superi le dieci cartelle;
2)
Per gli assi stradali e ferroviari principali e gli aeroporti
principali:
2.1)
una descrizione generale della strada, della ferrovia o
dell'aeroporto: ubicazione, dimensioni e flussi di traffico;
2.2)
una caratterizzazione dell'area circostante: agglomerati, paesi,
campagna o altro, informazioni su assetto territoriale, altre
principali sorgenti di rumore;
2.3)
i programmi di contenimento del rumore attuati in passato e le misure
antirumore in atto;
2.4)
i metodi di calcolo o di misurazione applicati;
2.5)
il numero totale stimato, arrotondato al centinaio, di persone che
occupano abitazioni situate al di fuori degli agglomerati esposte a
ciascuno dei seguenti intervalli di livelli di Lden in dB
a 4 m di altezza e sulla facciata più esposta: 55-59, 60-64,
65-69, 70-74, >75. Si dovrebbe inoltre precisare, ove possibile e
opportuno, quante persone negli intervalli di cui sopra occupano
abitazioni dotate di:
a)
insonorizzazione speciale dal particolare rumore in questione,
secondo la definizione di cui al punto 1.5, lettera a);
b)
una facciata silenziosa, secondo la definizione di cui al punto 1.5,
lettera b);
2.6)
il numero totale stimato, arrotondato al centinaio, di persone che
occupano abitazioni situate al di fuori degli agglomerati urbani
esposte a ciascuno dei seguenti intervalli di livelli di Lnight
in dB a 4 m di altezza sulla facciata più
esposta:
50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70. Questi dati potranno altresì
essere valutati per la fascia 45-49 anteriormente al 18 luglio 2009.
Si dovrebbe, inoltre, precisare, ove possibile e opportuno, quante
persone negli intervalli di cui sopra occupano abitazioni dotate di:
a)
insonorizzazione speciale dal particolare rumore in questione,
secondo la definizione di cui al punto 1.5, lettera a);
b)
una facciata silenziosa, secondo la definizione di cui al punto 1.5,
lettera b);
2.7)
la superficie totale, in km2, esposta a livelli di Lden
rispettivamente superiori a 55, 65 e 75 dB. Occorre inoltre fornire
il numero totale stimato, arrotondato al centinaio, di abitazioni e
il numero totale stimato di persone, arrotondato al centinaio,
presenti in ciascuna zona. Le cifre includono gli agglomerati.
Occorre rappresentare anche le curve di livello 55 e 65 dB su una o
più mappe, che devono comprendere informazioni sull'ubicazione
di paesi, città e agglomerati all'interno delle curve di
livello;
2.8)
una sintesi del piano d'azione che contempli tutti gli aspetti
pertinenti di cui all'allegato 5 e che non superi le dieci cartelle.
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